Art. 1 - Denominazione, sede e durata
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della Costituzione italiana e degli artt. 36, 37 e 38 del codice civile ed al D.lgs 460/97 è costituita l’associazione sportiva dilettantistica, senza finalità di lucro, denominata
“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PUNTA INDREN SKI SNOW FUN”
L’Associazione ha sede in Verolengo (TO).
L’Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero. L’Associazione è costituita a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli associati.
Art. 2 - Oggetti e scopi
1. L’Associazione è un istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali proventi dell’attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive.
2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione della attività sportiva connessa alla pratica degli sport invernali, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica/ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica degli sport invernali.
In particolare l’Associazione si propone di:
- favorire la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo degli sport invernali e delle discipline collegate, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva e ricreativa;
- organizzare l’attività sportiva dilettantistica in genere e altre iniziative di carattere socio-culturale, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, allo scopo di divulgarne la conoscenza dello sport in genere, creando, altresì, in particolare per i giovani e le loro famiglie, momenti di ritrovo e di aggregazione;
- provvedere all’assistenza dei propri associati, sia attraverso l’impegno di istruttori, tecnici e personale qualificato, sia attraverso la possibilità di far acquistare al socio abbigliamento e altri beni ed attrezzature per l’esercizio della disciplina sportiva;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre e rassegne;
- organizzare tornei, corsi, stage, gare sportive sociali non agonistiche ed iniziative di “sport per tutti e per ciascuno” per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
- organizzare gite, viaggi, soggiorni e vacanze per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
- pubblicare periodici e notiziari riguardanti l’attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all’attività che costituisce l’oggetto associativo;
- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini;
- organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e feste fra i Soci, Associati o Partecipanti;
condurre e gestire impianti sportivi, turistici e ricreativi del tempo libero, compresa la somministrazione di alimenti e bevande ai Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti.
Ai fini organizzativi, l’Associazione potrà acquistare a titolo di proprietà, locazione o comodato strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività. Essa potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.
Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, l’Associazione potrà istituire, al proprio interno, Sezioni sportive eventualmente dotate di un proprio regolamento.
3. L’Associazione è caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, dell’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
5. L’Associazione potrà affiliarsi e/o aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire, e si impegna a rispettare e far rispettare ai propri associati e collaboratori lo Statuto ed il Regolamento. L’Associazione si impegna, inoltre, a rispettare e far rispettare le norme e la disciplina prevista dal CONI.
Art. 3 - Quote associative e ammissione
1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla Associazione. E’ espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
2. Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci solo le persone fisiche senza distinzione di età, di condizione sociale, di convinzioni politiche, religiose e nazionalità, che ne facciano richiesta e che siano dotati di irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, che hanno interesse alla sua attività o che comunque desiderano sostenerla.
3. Il socio aderendo all’Associazione dichiara di accettare il presente Statuto, il regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi dell’Assemblea stessa.
4. Sono membri dell’Associazione:
- i soci fondatori
- i soci attivi
- i soci sostenitori
- i soci onorari
Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all’Atto costitutivo dell’Associazione.
Sono soci attivi coloro che partecipano alle attività dell’associazione, che abbiano raggiunto l’età scolastica ed assolto i doveri finanziari verso l’associazione.
Sono soci sostenitori coloro che pagano la tassa fissata dall’assemblea.
Sono soci onorari coloro che, per particolare benemerenza, saranno proclamati tali dall’ assemblea, su proposta del Consiglio.
5. La validità della qualità di socio è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea.
6. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
7. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
8. Le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell’associato, ed avranno validità annuale a partire dalla data di pagamento. L’associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell’Associazione ha l’obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all’esercizio nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.
Art. 4 - Diritti e obblighi dei soci
1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto sarà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento e di partecipare a tutte le manifestazioni dell’Associazione.
3. I soci contribuiscono nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, col versamento delle quote associative e, nel limiti delle loro personali disponibilità, prestando la propria opera per lo svolgimento dell’attività sociale. Tutte le attività volontarie fornite dai soci sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive sostenute e documentate, entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art. 5 - Decadenza dei soci
1. I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
Dimissione volontaria;
Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa;
Esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
2. Il Consiglio Direttivo può comminare i seguenti provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci che adottino un contegno contrario alla buona educazione sportiva:
Ammonizione;
Sospensione da ogni attività o da incarichi sociali per un periodo determinato.
3. Il provvedimento di esclusione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea.
4. Il socio può impugnare i provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio Direttivo di fronte all’Assemblea ordinaria dei soci.
5. L’associato escluso non può essere più ammesso, non può ottenere il rimborso dei contributi versati, ne ha alcun diritto sul patrimonio sociale.
Art. 6 - Organi dell’Associazione
1. Gli organi sociali sono:
L’Assemblea generale dei soci;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente ed il Vice Presidente;
Il Segretario;
Il Tesoriere;
Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutte le nomine e le cariche dell’Associazione hanno la durata di anni tre e sono assolutamente gratuite. Se nel corso del triennio si rende necessario procedere alla reintegrazione o sostituzione di parte dei membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori, l’Assemblea provvede all’elezione suppletiva sino alla scadenza del triennio.
Analogamente procederà il Consiglio Direttivo per la surroga del Segretario e del Tesoriere.
Tutti gli eletti, alla scadenza del mandato, sono immediatamente rieleggibili.
Art. 7 - Assemblea dei soci
1. L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell’Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta, che ne propone l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
3. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Art. 8 - Diritti di partecipazione
1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuo. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Art. 9 - Compiti dell’Assemblea
1. La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L’Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo.
3. Deve essere inviata copia dell’avviso di convocazione dell’Assemblea anche al Collegio dei Revisori.
4. Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria che ne siano legittimamente sottoposti al suo esame.
5. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
7. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.
Art. 10- Validità Assembleare
1. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati degli intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
Art. 11 - Assemblea straordinaria
1. L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati mediante modalità quali la pubblicazione sul sito Internet dell’associazione, l’invio di lettera semplice, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifica dello Statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
Art. 12 - Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri che è stabilito dall’Assemblea fino ad un massimo di quindici eletti dall’Assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Tutti gli incaricati sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
4. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.
Art. 13 – Dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’Assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 14 - Convocazione Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità.
Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo
1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
Fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l’anno e convocare l’Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o sia chiesto dai soci;
Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati;
Adottare i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
Attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei soci;
Art. 16 - Il Rendiconto
1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione, sia preventivo sia consuntivo, da sottoporre all’approvazione Assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale: ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati in uno con la convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
Art. 17 - Il Presidente
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Art. 18 - Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato.
Art. 19 - Il Segretario
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
Art. 20 - Il Tesoriere
Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi, previo mandato del Consiglio Direttivo.
Art. 21 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dall’Assemblea dei soci, comprende tre componenti di età maggiore degli anni 18, i quali provvedono a nominare tra loro il Presidente.
2. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti assiste, con voto esclusivamente consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
3. I Revisori esercitano la vigilanza sull’amministrazione dell’Associazione e se rilevano irregolarità amministrative devono comunicarle al Consiglio Direttivo per iscritto per i necessari provvedimenti.
4. Contro le sanzioni deliberate dal Consiglio Direttivo è ammesso reclamo, entro 15 giorni dalla comunicazione al Collegio dei Revisori.
5. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 22 - Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° settembre di un anno e termina il 31 agosto dell’anno successivo.
Art. 23 – Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione, che non potranno, i nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta.
Art. 24 - Clausola Compromissoria
1. Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità dando luogo ad un arbitrato irrituale.
2. In caso di disaccordo sulla nomina l’arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Torino.
Art. 25 – Scioglimento
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
2. L’Assemblea all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità
analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 26 - Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni delle Norme del Codice Civile ed alle leggi in materia di associazioni e persone giuridiche private.
2. Del presente Statuto il Presidente dell’Associazione dovrà firmarne una copia che, previa registrazione della stessa, sarà depositata presso gli archivi sociali.